Covid-19, Viminale: consentito ad un solo genitore camminare all’aperto con i figli minori, purchè in prossimità della propria abitazione. Vietata l’attività ludica o ricreativa all’aperto.
Dal Ministero dell’Interno arrivano oggi chiarimenti sulla circolare del 31 marzo ai Prefetti. In una nota pubblicata sul sito istituzionale il Viminale precisa che le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano. Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute. La circolare del 31 marzo – precisa la nota – si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale.
In particolare la circolare ai Prefetti del 31 marzo chiarisce i profili applicativi del divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche facendo riferimento a situazioni specifiche e concrete. Il documento ribadisce che il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria, sono misure che nascono dall’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio. Al riguardo evidenzia però che il perseguimento delle misure assunte necessiti di valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica la circolare del 31 marzo chiarisce le seguenti situazioni specifiche:
Divieto di assembramento e strutture di accoglienza
Non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Camminare all’aperto con i figli
E’ consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Attività ludica o ricreativa all’aperto, accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
Queste attività restano non consentite per tutti.
Attività motoria e jogging
L’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnamento anziani e inabili
Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.
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